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Domenica 22 e lunedì 23 marzo alle urne su separazione delle carriere di giudici e Pm, Csm, Alta Corte

Carriere separate per pubblici ministeri e giudici, due Consigli superiori della magistratura, entrambi presieduti dal capo dello Stato e i cui componenti saranno nominati tramite sorteggio, funzione disciplinare nei confronti dei magistrati affidata ad una Alta corte: sono i punti chiave della riforma costituzionale della giustizia che sarà sottoposta al Referendum costituzionale, in programma domenica 22 marzo (seggi aperti dalle 7 alle 23) e lunedì 23 (dalle 7 alle 15).
Gli elettori sono chiamati a dire sì o no al testo di legge costituizionale “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte discipliare” approvato dalle due Camere del Parlamento in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri. Di qui il ricorso al Referendum confermativo, che non prevede nessun “quorum”: se la maggioranza di coloro che si recherà alle urne farà la croce sul sì la riforma entrerà in vigore, se invece vincerà il no la legge sarà respinta. Sette gli articoli della Costituzione modificati dalla legge di riforma, che gli elettori troveranno elencati sulla scheda del Referendum: 87, 102, 104, 105, 106 terzo comma, 107 primo comma e 110.

Carriere separate per Pubblici ministeri e giudici

L’attuale articolo 104 della Costituzione afferma che “la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”, frase a cui la riforma aggiunge che essa “è composta dai magistrati della carriera giudicante (i giudici ndr.) e della carriera requirente (i pubblici ministeri ndr.)».

Due Consigli superiori della Magistratura

All’attuale Consiglio superiore della magistratura ne subentreranno due, uno “della magistratura giudicante” ed uno “della magistratura requirente”; entrambi “sono presieduti dal presidente della Repubblica”; “ne fanno parte di diritto” rispettivamente “il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione”.

Membri del Csm estratti a sorte

I due Consigli non saranno elettivi, ma composti per un terzo da membri laici e per due terzi da togati. I primi saranno estratti a sorte da un elenco di giuristi (professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio) predisposto dal Parlamento in seduta comune; i secondi saranno sorteggiati tra tutti i magistrati – giudicanti e requirenti – che avranno i requisiti che stabilirà una legge ordinaria successiva. I componenti dei due Csm “durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva”.

I poteri dei due Csm

I due Csm perdono i poteri disciplinari, oggi affidati ad una Sezione speciale dell’attuale Csm. Essi avranno competenze per quanto riguarda “le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati”.

Alta Corte disciplinare

La giurisdizione disciplinare nei riguardi di tutti i magistrati “è attribuita all’Alta Corte disciplinare”. Essa sarà composta da 15 membri: 3 nominati dal presidente della Repubblica, 3 estratti a sorte da un elenco di giuristi (professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio) che il Parlamento in seduta comune “compila con elezione”, 6 estratti a sorte tra i magistrati giudicanti con 20 anni di attività e con esperienze in Cassazione, 3 sorteggiati tra i magistrati requirenti con vent’anni di attività ed esperienza in Cassazione. I togati sono quindi la maggioranza, ma il presidente viene eletto tra i laici. Durano in carica 4 anni, l’incarico non è rinnovabile.

Impugnabilità solo davanti alla Corte

Le sentenze dell’Alta Corte disciplinare sono ricorribili solo davanti alla stessa Corte che giudicherà in secondo grado in una composizione diversa rispetto al primo. Le sentenze non sono impugnabili in Cassazione, come prevede l’articolo 111 della Costituzione. Una legge ordinaria disciplinerà gli illeciti disciplinari, le sanzioni, la composizione dei collegi, il procedimento e il funzionamento dell’Alta Corte.

Leggi attuative

L’ultimo articolo della riforma stabilisce che “entro un anno” dall’entrata in vigore (quindi dopo il referendum) devono essere varate le leggi attuative. Nel frattempo continuano ad osservarsi le leggi vigenti

Perché votare no. Laura Montanari: «La riforma cambia l’equilibrio dei poteri»

Laura Montanari

Laura Montanari è professoressa ordinaria di Diritto pubblico comparato all’Università di Udine.

Professoressa Montanari, perché le carriere dei magistrati non vanno separate?

«Perché si creerebbero due corpi separati che presumibilmente accederebbero alla Magistratura attraverso concorsi separati. Il mio timore è che venga meno la comune cultura della giurisdizione. Se il codice di procedura penale prevede che il Pubblico ministero “compia ogni attività necessaria per le indagini e svolga altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini” temo che la separazione crei una sorta di corpo autoreferenziale – tra l’altro i Pm sono un gruppo ridotto, circa 2000 – che privilegerà la funzione dell’accusa. Il rischio è una sorta di “ipertrofia dell’accusa”, quindi un risultato contrario rispetto alla garanzia della “parità delle armi” di cui si discute».

Che conseguenze comporta lo sdoppiamento delle funzioni dell’attuale Consiglio Superiore della Magistratura in due Csm e nell’Alta Corte Disciplinare?

«Ci troveremmo ad avere due Csm privati dell’esercizio della funzione disciplinare e ulteriormente indeboliti dal fatto che i loro componenti non sarebbero più eletti, ma sorteggiati. Questo cambia l’equilibrio tra i poteri dello Stato che i costituenti hanno voluto».

I fautori del sì ricordano che gli Stati europei più avanzati hanno introdotto la separazione delle carriere.

«Trovo difficile usare la comparazione senza prestare un’adeguata attenzione alle peculiarità di ciascun ordinamento. In Francia, ad esempio, ci sono garanzie diverse per giudici e pubblici ministeri, perché i Pm sono soggetti all’esecutivo, però c’è un unico Csm con due sezioni separate».

Il sorteggio è stato introdotto dal legislatore con la motivazione che esso sarebbe una garanzia per eliminare le “correnti” politicizzate nella magistratura.

«Un problema del dibattito attuale è che spesso si prende un aspetto – separazione dalle carriere, ruolo delle correnti ecc. – separandolo dell’insieme. Ricordiamoci che l’associazionismo nella magistratura dovrebbe rispecchiare il pluralismo presente anche nella società, che ovviamente non deve mettere in discussione l’indipendenza interna della magistratura, l’imparzialità dei giudici, ma riconoscere le diversità culturali. “Le correnti – ha affermato nel 2014 l’allora presidente della Repubblica Napolitano – devono essere ambiente qualificato di crescita, formazione e dibattito in direzione di un miglioramento complessivo della funzione giudiziaria, non nel senso della mera difesa di istanze corporative”. Il sorteggio, a mio parere, non è la soluzione alle correnti. Tra l’altro esso è disciplinato in maniera diversa per la componente “togata” e per quella “laica”: per i magistrati si tratta di un sorteggio “secco”, per i membri di nomina parlamentare sarà il Parlamento a creare una lista, non sappiamo con quale modalità, poiché ciò è rinviato ad una legge, sulla quale poi ci sarà il sorteggio. È uno strumento che indebolisce il Csm. La vedo come una sorta di sanzione: di fronte all’incapacità di far funzionare quest’organo lasciamo al caso la scelta dei suoi componenti. Ciò, ribadisco, contribuisce a indebolire l’organo nel suo complesso. In generale il sorteggio rientra in un quadro generale di indebolimento della magistratura nel rapporto con gli altri poteri».

Perché votare sì. Enrico Amati: «Maggiore garanzia al cittadino»

Enrico Amati

Enrico Amati è professore associato di Diritto penale all’Università di Udine.

Professor Amati, perché le carriere dei magistrati vanno separate?

«Si tratta di un percorso iniziato nel 1989 con il codice di procedura penale Vassalli, che introduceva il processo di tipo accusatorio, percorso che poi ha trovato un ulteriore sviluppo nella riforma dell’articolo 111 della Costituzione del 1999 sul “giusto processo” che prevede che il giudice oltre che imparziale deve essere anche terzo, il che comporta necessariamente che esso sia un soggetto separato da chi accusa. Questo rafforza il giudice ed è una maggiore garanzia per i cittadini che sanno che chi ha il ruolo di giudicare non ha nulla a che fare con chi accusa».

Non vede dei rischi nella separazione?

«No, perché in Costituzione viene garantita la piena autonomia e indipendenza del magistrato giudicante e, come ha sottolineato il professor Augusto Barbera, già presidente della Corte Costituzionale, viene anche rafforzata l’autonomia e l’indipendenza del pubblico ministero. Tutto ciò eleverà lo standard di garanzia per il cittadino senza minimamente intaccare le garanzie dell’autonomia e indipendenza della magistratura».

Che conseguenze comporta lo sdoppiamento delle funzioni dell’attuale Consiglio Superiore della Magistratura in due Csm e nell’Alta Corte disciplinare?

«Creare due Csm è la soluzione necessaria per attuare davvero una reale separazione delle carriere. Creare due corpi distinti di governo autonomo della magistratura giudicante e di quella requirente è necessario per evitare che ci siano interferenze reciproche. Inoltre comporterà una maggiore professionalizzazione soprattutto della figura del magistrato inquirente. Ricordo poi che la composizione dei due organismi rimane invariata, nel senso che, come avviene ora nell’unico Csm, la maggioranza, di due terzi, continuerà ad essere dei magistrati (“togati”), contro un terzo dei componenti “laici”. Per quanto riguarda l’Alta Corte disciplinare, essa rappresenterà una sorta di giudice davvero terzo ed autonomo rispetto all’attuale Csm. Ed anche qui la maggioranza sarà composta da giudici “togati”».

Lo spezzettamento dell’unico Csm in tre strutture non comporterà un loro indebolimento?

«No, come non vedo il paventato rischio di sottoposizione della magistratura all’esecutivo o alla politica visto che nei tre organismi, ripeto, viene comunque garantita la maggioranza della componente “togata”».

Come valuta il ricorso al sorteggio per la nomina dei membri di Csm e Alta Corte?

«Innanzitutto ricordo che il sorteggio era stato proposto anche da una parte della stessa magistratura anni fa come soluzione all’influenza sul funzionamento del Csm da parte di “correnti” della magistratura con diversi indirizzi di tipo politico. Ricordo che i magistrati sono selezionati tramite concorso. Inoltre il sorteggio avverrà sulla base di leggi attuative che determineranno i requisiti specifici dei sorteggiabili. Ciò garantirà che prevalgano valutazioni basate sul merito. Per quanto riguarda la componente laica, essendo i potenzialmente sorteggiabili molti di più dei magistrati, si rende necessaria la selezione, mediante elezione, che verrà fatta dal Parlamento in seduta comune, quindi con tutte le garanzie».

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