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L'editoriale

Sentenza tra luci e ombre

Il 29 dicembre, a ridosso del Capodanno, la Corte Costituzionale ha pronunciato la sua attesa sentenza (n. 204/2025) sulla legge regionale toscana in tema di suicidio assistito. Un testo in chiaroscuro, nel quale tuttavia, senza eccedere in ottimismo, mi sento di riscontrare più luci che ombre.

L’ombra fondamentale è quella di morte che continua ad alleggiare sul nostro Paese dal giorno della approvazione della L. 219 del 2017, nella quale fu sancito il diritto a lasciarsi morire e alla quale la Consulta continua a fare esplicito riferimento nei suoi interventi di progressivo allargamento (sentenze n. 242/2019 e n. 135/2024).

La Corte inoltre, nel ribadire l’autoapplicabilità delle sue precedenti sentenze, ammette il diritto delle regioni a introdurre una disciplina di carattere organizzativo e procedurale, non preclusa dal fatto che lo Stato non abbia emanato una legge nazionale.

Il rilievo di numerose disposizioni della legge toscana che hanno illegittimamente invaso sfere di

competenza riservate alla legislazione statale, rappresenta invece l’aspetto pregevole del nuovo intervento dei giudici costituzionali.

Più in dettaglio, la Corte ha dichiarato illegittima la possibilità (art. 4, c. 1) che l’istanza sia presentata da un delegato, in quanto tale figura non è prevista dalla legge 219/2017, dalla quale i giudici costituzionali hanno fatto discendere la procedura medicalizzata di assistenza al suicidio.

Ancora più significativamente, sono stati dichiarati incostituzionali gli articoli 5 e 6 della legge toscana, in tutte le parti in cui prevedono stringenti termini per la verifica dei requisiti di accesso al suicidio medicalmente assistito e la definizione delle relative modalità di attuazione.

Per la Consulta, la fissazione di termini stringenti per l’esame delle domande e per la attuazione delle procedure contrasta proprio con legge 219/2017, che «valorizza e promuove la cosiddetta alleanza terapeutica», per cui deve essere «sempre consentita la possibilità di svolgere tutti quegli approfondimenti clinici e diagnostici che la Commissione, multidisciplinare (…) ritenga appropriati», anche «attraverso la concreta messa a disposizione di cure palliative efficaci». Proprio perché il suicidio è una sconfitta e non un valore positivo, per la Corte i servizi sanitari debbono operare «nella prospettiva di prevenire e ridurre in misura molto rilevante la domanda di suicidio assistito».

Inoltre la definizione di tempi stringenti su base regionale coinvolge scelte che

necessitano di uniformità di trattamento sul territorio nazionale, che non possono non essere di competenza legislativa statale

Demolitivo anche l’intervento della Corte sull’art. 7 della legge toscana. È stato infatti dichiarato incostituzionale l’articolo 7, comma 1, che impegna le aziende sanitarie ad assicurare il supporto tecnico e farmacologico nonché l’assistenza sanitaria per la preparazione all’autosomministrazione del farmaco letale. Ciò in quanto la disposizione regionale «non si pone come attuazione nel dettaglio di preesistenti principi fondamentali rinvenibili nella legislazione statale, ma come una illegittima “determinazione” degli stessi da parte della legislazione regionale». Censurato anche il comma 2 dell’art. 7, che inseriva il suicidio medicalmente assistito tra i “livelli essenziali di assistenza”, essendo i LEA di competenza statale. Bocciato infine il richiamo del comma 3 dell’art. 7 alla pretesa “erogazione del trattamento”. Proprio per evitare ogni scivolamento verso l’eutanasia attiva (omicidio del consenziente), i giudici costituzionali sottolineano che nel suicidio medicalmente assistito «non vi è propriamente alcuna “erogazione” di un

trattamento che possa essere sospeso o annullato (….), ma piuttosto un’assistenza dei sanitari a una persona che dovrà compiere da sé la condotta finale che direttamente causa la propria morte».

Più in generale, la Corte arriva a censurare il fatto stesso che la legge toscana individui i requisiti per l’accesso al suicidio medicalmente assistito nelle precedenti sentenze costituzionali, in quanto alle regioni è «precluso cristallizzare nelle proprie disposizioni principi ordinamentali affermati da questa Corte in un determinato momento storico (….) , suscettibili di modificazioni e oltretutto nella dichiarata attesa di un intervento del legislatore statale». Infatti, per la Consulta, le Regioni non possono «pretendere di agire in via suppletiva della legislazione statale, per così dire “impossessandosi” dei principi ordinamentali individuati da questa Corte».

Dal punto di vista politico, nel definire le proprie sentenze “autoapplicative”, è la Corte stessa ad ammettere che non esiste alcun vuoto normativo e conseguentemente alcun obbligo di intervento da parte del Parlamento. È evidente inoltre che le Regioni favorevoli alle proposte di legge spinte dall’Associazione Coscioni, dovranno tener conto dei profili di incostituzionalità accertati, per la Toscana. La regione FVG, che correttamente bocciò la proposta Coscioni, dovrebbe ora vigilare che i rilevi costituzionali su tempi stringenti e partecipazione alla proceduta da parte delle strutture del SSN vengano rispettati, evitando fughe in avanti nelle procedure adottate dalle Aziende sanitarie della nostra Regione che non dovrebbero “assicurare il supporto tecnico e farmacologico nonché l’assistenza sanitaria per la preparazione all’autosomministrazione del farmaco letale”.

Gian Luigi Gigli
già Direttore della Clinica Neurologica dell’Università di Udine
Deputato nella XVII Legislatura

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